26 aprile 2012

Notifica ex art. 143 c.p.c. e la normale diligenza nelle ricerche


"Deduce il ricorrente che la notificazione dell'avviso di vendita sarebbe inesistente perchè compiuto ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto dei presupposti richiesti da tale norma, atteso che il destinatario della notificazione sarebbe stato residente nel comune di Genova, dove la notifica risultava tentata all'indirizzo di (OMISSIS), con indicazione, sulla relata dell'ufficiale giudiziario, di "irreperibilità assoluta... non più ivi" in data 20 settembre 2005, senza alcuna indicazione delle notizie raccolte ex art. 148 c.p.c.; assume il ricorrente che, in tale data, egli sarebbe stato residente alla via (OMISSIS), vale a dire proprio nell'appartamento acquistato dall'A.R.T.E. e messo in vendita da Equitalia Sestri, poi aggiudicato ad R.A.. A sostegno di tale assunto fa menzione di prove documentali prodotte in sede di merito e lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale; aggiunge che il giudice a quo nulla avrebbe detto in sentenza in merito all'inesistenza della notificazione dell'avviso di vendita, in particolare, e comunque sarebbe incorso in errore, laddove non avrebbe considerato che lo stato di irreperibilità, per gli effetti dell'art. 143 c.p.c., non potrebbe essere desunto dalle sole risultanze anagrafiche, ma dovrebbe risultare dalle ricerche effettuate dall'agente notificatore.


Il motivo è fondato.


La motivazione della sentenza relativamente al vizio di nullità delle notificazioni è riferita genericamente agli "atti impugnati", senza quindi distinzione alcuna tra le notificazioni relative agli atti di intimazione ed agli avvisi di mora e la notificazione relativa all'avviso di vendita.


Inoltre, dopo aver dato atto dell'effettuazione della notifica ex art. 143 c.p.c., ed aver richiamato il principio espresso da questa Corte nel precedente n. 540/00, il Tribunale non ne ha fatto corretta applicazione, poichè si è limitato ad affermare che l'irreperibilità dell'attore risulterebbe "dalle visure anagrafiche"; la sentenza non contiene motivazione alcuna in merito alla verifica, nel caso concreto, da parte dello stesso Tribunale, della normale diligenza nelle ricerche che il notificante avrebbe dovuto compiere sulla reperibilità del destinatario della notificazione. A tale omissione corrisponde quella della relazione di notificazione, il cui contenuto è riportato in ricorso ed è tale che risulta che le ricerche vennero fatte soltanto presso l'ultima residenza anagrafica nota, senza la raccolta di notizie ulteriori sulla reperibilità del destinatario.


Orbene, le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. E' richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza (così Cass. n. 6462/07; cfr. anche n. 14618/09, n. 2909/08, n. 8077/07, n. 8955/06);


l'apprezzamento di tale sforzo diligente è rimesso al giudice di merito, che, a tale fine, deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 7964/08) e darne atto in motivazione. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente, comunque inadeguata a dar conto della corretta applicazione dei principi di cui sopra.


Essa pertanto va cassata, con rinvio al Tribunale di Genova, in diversa composizione, affinché verifichi se, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l'irreperibilità del B. fosse effettiva e tale che l'Agente della riscossione notificante non avrebbe potuto conoscere, con riguardo alla notificazione dell'avviso di vendita, la nuova residenza dell'esecutato, pur effettuando le ricerche secondo la normale diligenza."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-04-2012, n. 6280

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