26 aprile 2012

Competenza e Giurisdizione - Notaio - foro consumatore e domanda riconvenzionale - limiti


"I notai sono, altresì, compresi fa i "pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto", cui allude l'art. 57 del D.P.R. nell'individuare i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.


L'ambito di applicazione dell'art. 58 in relazione all'art. 57 e segnatamente l'essere limitato all'imposta principale e l'essere dovuto in relazione alla liquidazione di essa fatta dall'amministrazione (liquidazione che spetta ad essa e non al notaio) è stato già chiarito da questa Corte nella sentenza n. 2644 del 1994, la quale ha anche individuato la ratio della surrogazione di cui all'art. 58.


Coordinando le risultanze dell'art. 10, lett. b) e dell'art. 57, emerge che la fattispecie prevista dall'art. 58, per ciò che attiene alla surrogazione nelle ragioni dell'amministrazione finanziaria, quando riguarda il notaio, ha come fatti costitutivi: a) l'avere il notaio redatto, ricevuto o autenticato l'atto in relazione al quale si è verificato il presupposto di imposta; b) il pagamento da parte sua (o spontaneamente o per accertamento dell'amministrazione) dell'imposta dovuta o pretesa in relazione al detto atto a seguito della liquidazione.


La fonte del comportamento del notaio è direttamente la previsione della legge e non l'atto redatto, ricevuto o autenticato. Questo assume solo il valore di fatto storico determinativo del presupposto di imposta e giustificativo del pagamento, a seguito della liquidazione, da parte del notaio, quale obbligato ai sensi del citato art. 57.


Ancora più sullo sfondo resta il contratto di prestazione d'opera professionale in esecuzione del quale il notaio ha redatto, ricevuto o autenticato l'atto. Se, dunque, in relazione ad esso una parte rivesta la qualità di consumatore, la controversia che ai sensi dell'art. 58 il notaio introduce nei confronti di tale parte per far valere la pretesa in cui è dalla legge surrogato non è in alcun modo una controversia che riguarda una vicenda della vita del contratto di prestazione d'opera. Quest'ultima si è concretata nella prestazione d'opera spiegata dal notaio, nel suo risultato, cioè nell'atto, nell'esecuzione delle prestazioni delle parti di adempimento del corrispettivo dell'attività del notaio.


Si tratta, dunque, di controversia completamente estranea all'ambito di quelle per cui opera il foro del consumatore. Il contratto di prestazione d'opera intervenuto fra la parte consumatrice ed il notaio assume, in definitiva, solo la funzione di occasione che, in concorso con altri fatti, determina la controversia di cui all'art. 58.


[...]


Su queste domande riconvenzionali sussiste certamente l'applicabilità del foro del consumatore, in quanto esse traggono origine dal rapporto di prestazione d'opera.


Ora, nella specie sarebbe inimmaginabile uno spostamento della competenza su di esse in ragione della esistenza della competenza territoriale inderogabile secondo il foro del consumatore.


Ciò, per la ragione che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che la domanda riconvenzionale soggetta a competenza territoriale inderogabile possa essere proposta davanti al giudice della causa principale, pur se non competente allo stesso modo (si vedano: Cass. n. 6103 del 1994; n. 7572 del 2000). Poichè nella specie gli intimati non si sono costituiti in questa sede e non hanno almeno invocato la conferma della declinatoria della competenza sulle riconvenzionali, trattandosi di foro del consumatore e, quindi, derogabile quando l'azione venga proposta dal consumatore, il Collegio - pur essendo discutibile il riferito orientamento - non ritiene che nella specie occorra procedere alla discussione."

Cass. civ. Sez. VI, Ord., 19-04-2012, n. 6116

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