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24 aprile 2012
APPALTO PRIVATO - RESPONSABILITA' CIVILE
"Il minore P.L.A., mentre era seduto su un'altalena di un giardino pubblico di (OMISSIS), fu colpito alla testa da un asse staccatosi dal gioco e subì danni alla persona.
Il Tribunale di Agrigento condannò al risarcimento il Comune di Agrigento; condannò la C. (che s'era aggiudicata l'appalto per la fornitura e la collocazione delle altalene) a rivalere il Comune; condannò la soc. Giochipark Sud, produttrice dei giochi, a rivalere, a sua volta, la C..
Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha modificato il criterio di computo degli interessi sulla somma risarcitoria liquidata ed ha respinto la domanda proposta dalla C. contro la Giochipark Sud.
[...]
Inquadrata, invero, la fattispecie (quanto al rapporto tra la C. ed il Comune) in ambito contrattuale e richiamato il contenuto sia del capitolato d'oneri, sia del contratto stesso, il giudice ne ha dedotto che la C. non ha provato che l'accertato inadempimento (ossia l'inidoneità all'uso dell'altalena) sia derivato da causa a lei in-imputabile.
Ha pure rilevato che siffatta responsabilità contrattuale ricorre indipendentemente dal fatto che il Comune si fosse riservato di sottoporre i giochi a verifiche di resistenza e sicurezza da parte di propri tecnici.
Quanto, poi, alla responsabilità della società produttrice dei giochi, la sentenza esclude l'esistenza della prova intorno alla circostanza che il prodotto presentasse difetti strutturali e la ricorrente non deduce nell'apposito motivo di ricorso fatti controversi e decisivi in ordine ai quali il giudice abbia omesso la motivazione."
Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-04-2012, n. 5890
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