30 marzo 2012

Necessità di un esame della costituzionalità dell'art. 139 del codice delle assicurazioni


"Non resta a questo punto che chiedersi se l'importo come sopra conteggiato per il danno biologico a sensi dei criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 e dei valori economici adeguati con il d.m. del 17 giugno 2011 possa venir considerato satisfattivo o meno. Occorre in sostanza chiedersi se l'incremento dell'importo tabellare consentito dal comma 3 del richiamato articolo 139 possa, con l'importo previsto dalla tabella, considerarsi adeguato risarcimento del caso concreto con adeguata personalizzazione del danno biologico in funzione delle condizioni soggettive dell'infortunato.


La liquidazione del danno alla persona effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 139 cod. assic. è oggettivamente insufficiente e contraria all'equità.


In ordine all'utilizzo delle tabelle di legge per il risarcimento dei danni da micropremanenti conseguenti alla circolazione dei veicoli è da rilevare come la Suprema Corte (per tutte, con la sentenza n. 12408/2011) abbia precisato testualmente: “Quante volte, dunque la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddittuali che derivino dalla lesione del diritto alla salute entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle Attività Produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, «in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato» (art. 139, comma 3).
Con tali premesse è la Suprema Corte ad aver evidenziato le ragioni dell'insufficienza del risarcimento secondo i valori dell'art 139 cod. assic., venendo, di fatto, chiarito che l'equità sta nei livelli di risarcimento delle tabelle milanesi. La Cassazione prende poi atto che l'art. 139 costituisce comunque il limite stabilito dalla legge, per il risarcimento del danno non patrimoniale anche con riguardo al pregiudizio di tipo morale. Ma in tal modo si evidenzia anche la contrapposizione che si viene a porre tra la liquidazione dei danni alla persona conseguenti alla circolazione dei veicoli e dei natanti e gli altri e tale squilibrio è contrario all'equità dal momento che il risarcimento deve tendere a fissare parametri uguali per tutti.


IMPOSSIBILITA' DI UN'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA


L'articolo 139 del d.l.vo n. 209/2005 segue di fatto quanto già previsto dall'articolo 5 della legge n. 57/2001, come modificato dall'articolo 23 della legge 12/12/2002 n. 273, che aveva il chiaro intento di contenere i costi del servizio assicurativo, intento che evidentemente si è inteso proseguire anche con il predetto articolo 139.
Il tentativo di procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma non può allo stato, prescindere dagli attuali principi giurisprudenziali, quali recepiti dal diritto vivente ed indirizzati alla personalizzazione della liquidazione del singolo danno alla persona ed al suo intero ristoro cui tende appunto tale operazione, soprattutto con il ricorso al criterio equitativo (come evidenziato da Cass. n. 12408/2011 che a tal fine fa riferimento alle tabelle milanesi).
Ma l'art. 139 del d.l.vo n. 209/2005 non consente al Giudice alcuna possibilità di adeguare al caso concreto la sua liquidazione sia nei casi in cui gli importi previsti da detta norma risultino inferiori alla reale entità del danno sia nel caso in cui detti importi risultino invece superiori, non potendo, esso Giudice, intervenire in alcun modo, in quanto deve adottare un semplice calcolo matematico che lo limita nel suo potere equitativo. Peraltro è il caso di rilevare che il testo originario dell'articolo 5 della legge n. 57/2001 si limitava a precisare che "…il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato" così consentendo un'adeguata personalizzazione del singolo danno e che solo con la modifica apportata a detta norma con l'articolo 23 della legge n. 273/2002 si è posto il limite di un quinto all'aumento relativo alle condizioni soggettive del danneggiato impedendo di fatto l'utilizzo del criterio equitativo quale ora evidenziato dalla Suprema Corte.
Non è poi da sottacere il fatto che l'attuale diritto vivente non consente più la liquidazione del danno morale in casi del genere di quello in esame e ciò ad evitare la duplicazione del risarcimento di danni già risarciti con il danno biologico quale definito dall'art. 139 cod. assic. per cui non è possibile, nel caso di specie, cercare di adeguare il risarcimento alla reale entità del danno quanto meno liquidando al danneggiato, in aggiunta ai valori del danno biologico tabellato dalla norma, quella ulteriore parte di danno corrispondente alla sofferenza dell'individuo che viene fatta rientrare nel danno biologico.
Si potrebbe allora cercare di giungere ad una liquidazione adeguata del danno sulla scorta delle allegazioni e prove fornite dal danneggiato al fine di individuare quella norma la cui violazione ha provocato un danno non patrimoniale ovviamente diverso dal danno biologico inteso nella sua più ampia accezione, operazione questa che per le micro permanenti, in genere, diventa di indubbia difficoltà se non impossibilità.


MOTIVI DI CONTRASTO CON NORME DI RANGO COSTITUZIONALE:


ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 139 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2, 3, 24, 32, DELLA COSTITUZIONE NONCHÉ DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLEZZA...


ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 139 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 CON RIFERIMENTO ALL'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE, PER LA PREVISIONE DI UN LIMITE NON PREVISTO DALLA LEGGE DELEGA 23/7/2003 N. 229 (eccesso di delega, n.d.a.)...


ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 139 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 2 E 8, E ART. 1 PROT. 1, DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO...


[…]


Il Tribunale di TIVOLI, sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Alessio Liberati nella sua funzione di giudice di appello, visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza,
- solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, della Costituzione nonché del principio della ragionevolezza, nella parte in cui preclude l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato alla sfera giuridica del soggetto leso, predeterminandone ex lege l'ammontare massimo risarcibile, e conseguentemente crea una disparità di trattamento nel ristoro del danno in base al diverso elemento causativo del danno;
- solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, nella parte in cui prevede parametri di legge vincolanti l'entità del risarcimento del danno da sinistro nautico o stradale,
- solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento agli artt. 3 e 8 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 prot. 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui preclude l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al bene (sfera giuridica del soggetto leso) tutelato dall'art. 2 della Convenzione EDU e dall'art. 1 prot. 1 della CEDU e conseguentemente crea una disparità di trattamento nel ristoro del danno subito - in base all'elemento causativo - all'interno del medesimo ordinamento nazionale, e nella parte in cui crea un ostacolo di fatto alla piena protezione del correlato diritto alla vita familiare e privata tutelati dagli artt. 3 e 8 della medesima Convenzione, così venendo meno agli obblighi positivi imposti dalla Convenzione EDU.


Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento."

Trib. Tivoli, Ord., 21-03-2012

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