22 marzo 2012

Danno da vacanza rovinata

Il Tour Operator che omette informazioni importanti è tenuto al risarcimento del danno morale.. e altro ancora..

"Questi i principi di diritto cui il giudice del rinvio dovrà attenersi:


1) La causa del contratto, così come affermato da questa corte di legittimità con le sentenze 10490 del 2006, 16315 e 26956 del 2007, non può ulteriormente essere intesa, in senso del tutto astratto, come funzione economico-sociale del negozio, svincolata tout court dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico-individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale; onde la obbiettivazione (quale quella verificatasi nel caso di specie) di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l'elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso;


2) La risarcibilità del danno morale è, nella specie, prevista per legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;


3) La valutazione del coacervo testimoniale deve avvenire secondo un procedimento di scrutinio logico delle singole deposizioni che dia conto del loro contenuto e della loro interpretazione soprattutto sul piano obbiettivo, non potendo una valutazione di inattendibilità fondarsi sulle sole qualità soggettive del deponente;


4) L'offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio, ovvero accessorie ad esso ma comunque garantite dall'operatore turistico, rientrano tout court nell'orbita del rapporto contrattuale;


5) Le omissioni di informazioni rilevanti, da parte del Tour Operator, costituiscono, a loro volta, violazioni di natura contrattuale e non precontrattuale;


6) Il catalogo informativo dell'operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura privata ex art. 2702 c.c., sottratta alla libera valutazione e al libero apprezzamento del giudice di merito."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2012, n. 4372

Nessun commento: