Nulla la costituzione di parte civile depositata dal sostituto processuale. Ribadendo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cristallizzatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la sostituzione processuale ex art. 102 c.p.p. opera soltanto rispetto al difensore e non anche rispetto al procuratore speciale, il quale è l'unico soggetto abilitato a costituirsi parte civile in nome e per conto del rappresentato. Cassazione Penale - da NORMA
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03 febbraio 2012
News di diritto del 3.2.2012
Nulla la costituzione di parte civile depositata dal sostituto processuale. Ribadendo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cristallizzatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la sostituzione processuale ex art. 102 c.p.p. opera soltanto rispetto al difensore e non anche rispetto al procuratore speciale, il quale è l'unico soggetto abilitato a costituirsi parte civile in nome e per conto del rappresentato. Cassazione Penale - da NORMA
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