"... il difensore, pur non potendo assumere la qualità di parte del processo ed impugnare il capo sulle spese (sia per quanto riguarda la condanna, sia per quanto attiene alla liquidazione), è invece titolare di un autonoma pretesa a conseguire direttamente la prestazione (anche coattivamente: Corte cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6763 del 21/03/2014) dalla parte processuale soccombente, tenuta al pagamento delle spese, in tal senso venendo il difensore ad estinguere il credito al rimborso delle anticipazioni (ed al compenso professionale) vantato nei confronti del proprio cliente, secondo una tecnica del tutto simile alla delegazione di pagamento.
La parte che è stata assistita è, infatti, debitrice del proprio difensore ai sensi dell'art. 1720 c.c.; nello stesso tempo, quale parte processuale vittoriosa in giudizio, vanta il credito alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte soccombente condannata al relativo pagamento. L'assenso (espresso o tacito) della parte assistita alla dichiarazione di distrazione resa in giudizio dal proprio difensore, perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti del difensore-distrattario (creditore), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa."
Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 13367/2018 del 29/05/2018
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