30 novembre 2012

Domanda principale e subordinata e regime di impugnazione.


Il motivo è fondato.

Risulta dagli atti di causa - ai quali è possibile accedere, essendo denunciato un error in procedendo - che le attrici hanno proposto, dinanzi al Tribunale di Piacenza, una domanda principale ed una domanda subordinata: la prima, diretta a far dichiarare che il tributo di occupazione di suolo pubblico ed il canone ricognitorio non sono dovuti al Comune di Piacenza; la seconda, volta ad ottenere che la tassa ed il canone siano addebitati a tutti i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi.

Il Tribunale ha accolto la domanda principale, affermando che "nulla può chiedere il Comune nè al condominio nè all'attrice", che "le cartelle impositive sono illegittime, e come tali, quantomeno, a disapplicarsi dall'AGO" e, ancora, che la somma richiesta in via monitoria non è dovuta "posto che il titolo a monte è illegittimo e come tale va disapplicato conseguendo che il condominio non è tenuto al pagamento della somma".

Il primo giudice ha, implicitamente, dichiarato assorbita la domanda incidentale.

Ora, per costante giurisprudenza di questa Corte, la parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado proposto, oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domanda subordinata superata dall'accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso di appello della controparte, a riprodurre la relativa questione al giudice d'appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale ai sensi dell'art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda è proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante (Cass., Sez. 3^, 19 luglio 2005, n. 15223; Cass., Sez. 2^, 14 dicembre 2005, n. 27570; Cass., Sez. 2^, 11 maggio 2009, n. 10796; Cass., Sez. lav., 25 novembre 2010, n. 23925).

Tale riproposizione non è avvenuta nella specie.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2012, n. 19533


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