L'insistenza della parte ricorrente nel prospettare
tesi giuridiche del tutto eccentriche, a fronte di due
pronunce di merito che avevano chiaramente delineato gli
esatti termini della questione, induce il Collegio a
condannare la società ricorrente al risarcimento dei danni,
in favore della controparte, ai sensi dell'art. 96, terzo
comma, cod. proc. civ., poiché tale comportamento svela una
colpa grave che si traduce nell'evidente abuso dello
strumento processuale (v. sentenza 19 aprile 2016, n.
7726).
Civile Sent. Sez. 3 Num. 942 Anno 2017
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