15 dicembre 2013

Chi trova l’oggetto smarrito deve provvedere alla restituzione. Altrimenti è ricettazione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato il motivo proposto. Difatti esso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, rifacendosi anche alla sentenza di primo grado, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera nè specificatamente censura. Il giudice di appello, per affermare l'infondatezza della tesi difensiva in punto di qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 647 c.p., ha, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato "... il titolo era compenso quantomeno del delitto di furto, commesso dalla persona che effettivamente aveva rinvenuto gli oggetti smarriti dal B., poichè come tale va qualificato il fatto di chi si impossessa di una cosa smarrita che contenga chiari ed intatti i segni esteriori di un possesso legittimo altrui, i quali consentano l'individuazione del titolare del diritto...". Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata.

E sul punto la Corte territoriale si è adeguata all'orientamento di questa Corte (sez. 5 n. 40327 del 21/9/2011, Rv. 251723), condiviso dal Collegio, in base al quale sussiste in delitto di furto, e non quello di appropriazione di cose smarrite tutte le volte in cui, come nel caso di specie, il bene conservi i segni evidenti del legittimo possesso altrui. Ed appunto, nel caso di specie, si trattava di un assegno bancario dal quale poteva risalirsi agevolmente al titolare del conto corrente, il quale, nonostante lo smarrimento, non aveva perso la propria signoria sulla cosa, permanendo il suo diritto alla restituzione in caso di rinvenimento della stessa (sez. 2 n. 8109 del 26/4/2000, Rv. 216589). In tal senso deve affermarsi che il soggetto che abbia trovato l'oggetto smarrito, deve provvedere alla restituzione dello stesso ove siano presenti segni che consentano di individuarne il legittimo titolare; il non farlo integra una condotta appropriativa illecita idonea ad integrare sotto il profilo materiale e quello psicologico il delitto di furto, che costituisce il delitto presupposto della ricettazione ritenuta integrata a carico del ricorrente.

Corte di Cassazione – Sezione II penale – Sentenza 25 novembre 2013, n. 46991


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