Pertanto, secondo la condivisibile giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte (recepita anche dalle Sezioni unite con le sentenze n. 3818 del 2009 e n. 14494 del 2010), costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dell'assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, con la conseguenza che ricade sullo stesso il rischio dell'eventuale esito negativo della notificazione (ed, eventualmente, della successiva intempestività della notificazione medesima), fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile.
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 19 settembre 2013 n. 21437
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