10 novembre 2013

La soluzione giuridica è dubbia e opinabile ? Si impone al professionista una diligenza ed una perizia adeguate alla contingenza.

Il terzo motivo è fondato.

Il giudice del merito ha escluso che potesse costituire elemento su cui fondare la responsabilità professionale del legale - investito di apposito mandato - il contrasto di giurisprudenza sulla consistenza del termine di prescrizione (biennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 2, ovvero più lungo ai sensi dello stesso art. 2947, comma 3) dell'azione di risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale da cui siano derivate lesioni personali perseguibili a querela, "nel senso che all'epoca dei fatti la questione era ancora aperta e vi erano opzioni interpretative diversificate".

Tale statuizione confligge con il principio - enunciato da Cass., 18 luglio 2002, n. 10454, in un caso che presenta stretta analogia con quello attualmente all'esame - al quale il Collegio intende dare continuità e secondo cui "le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176 c.c., comma 2, e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c., allorchè l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 c.c.".

In definitiva, l'opinabilità stessa della soluzione giuridica impone al professionista una diligenza ed una perizia adeguate alla contingenza, nel senso che la scelta professionale deve cadere sulla soluzione che consenta di tutelare maggiormente il cliente e non già danneggiarlo e, dunque, nella specie, egli è tenuto ad un comportamento (introduzione del giudizio o compimento di atti interruttivi idonei) che sia riferito alla decorrenza del termine più breve.”.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 5 agosto 2013 n. 18612

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