10 novembre 2013

Danno parentale: il principio di risarcibilità appartiene all’ordine pubblico internazionale.

Questa Corte - già con le sentenze "gemelle" del 2003 (n. 8827 e n. 8828 del 31 maggio 2003) e, poi, segnatamente, con la conferma proveniente dalle Sezioni Unite del 2008 (n. 26972 dell'11 novembre 2008), in forza di un orientamento ormai stabilizzatosi (tra le tante, si veda Cass., 3 febbraio 2011, n. 2557) - ha affermato che il soggetto che chiede aure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen., e ciò proprio in ragione della natura del valore inciso, di rango fondamentale, per il quale il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela.

Del resto, un tale approdo esegetico si colloca nell'alveo già segnato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (ancor prima della sentenza n. 233 del 2003, che ha mutuato la posizione assunta dalle richiamate sentenze "gemelle", che l'hanno di poco preceduta) e - circostanza ancor più significativa - in un caso in cui venne dichiarata l'illegittimità costituzionale delle leggi di ratifica di una Convenzione internazionale (quella di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale) nella parte in cui consentivano l'ingresso nel nostro ordinamento ad una norma che impediva il risarcimento integrale del danno in favore dei congiunti delle vittime decedute in un sinistro aereo; norma convenzionale che, nella sua originaria portata, era da ritenersi superata dal successivo assetto della stessa Convenzione implicata e dall'assetto risultante dalla sopravvenuta disciplina pattizia internazionale sulla medesima materia. Con la sentenza n. 132 del 1985, il Giudice delle leggi ebbe, infatti, ad affermare che, nell'ipotesi anzidetta, il diritto al risarcimento viene in rilievo "in quanto il danno incide sulla salvezza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva fra la vittima del sinistro ed i prossimi congiunti...; il rapporto fra i componenti del nucleo familiare, con la serie dei diritti e doveri reciproci da esso scaturenti, tocca poi per più versi, nel disegno della Costituzione, la tutela di cui gode la persona (artt. 29, 30, 31 e 36 Cost.): ed è sempre la persona, che troviamo circondata dalle garanzie configurate dall'art. 2 Cost.", riconosciute "non solo al singolo, ma all'uomo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, ivi inclusa quella naturale società, fondata sul matrimonio, che, secondo la definizione dello stesso costituente, è la famiglia".

La protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto pertinente al catalogo dei diritti inviolabili della persona umana, nella sua dimensione sociale (a partire proprio dall'aggregazione di base costituita dal nucleo familiare), non si arresta, però, al solo ambito interno, segnato dalla Costituzione, ma trova rispondenza ed implementazione anche nella dimensione Europea della tutela della vita familiare, garantita dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta di Nizza (che si rifà alla disposizione convenzionale e ad essa viene a sovrapporre la propria portata, in base a quanto disposto dall'art. 52 della stessa Carta: cfr. Corte di giustizia 5 ottobre 2010, in C-400/10). Norme, quest'ultime, che presidiano gli stessi valori fondamentali della persona umana - quale il diritto all'intangibilità delle relazioni familiari all'interno di una comunità (tra le tante: Corte EDU, 24 aprile 1996, Boughaneml c. Francia; Corte EDU, 13 giugno 2000, Scozzar e Giunta c. Italia), non disgiunto dalla combinata considerazione del diritto alla vita, di cui all'art. 2 CEDU (cfr. Corte EDU, 30 novembre 2004, Oneryildiz c. Turchia; Corte EDU, 20 marzo 2008, Budayeva e Altri c. Russia) condivisi da Italia ed Austria, entrambi membri della Convenzione e dell'Unione Europea.

Quanto innanzi argomentato a conferma della correttezza della soluzione giuridica adottata dalla Corte territoriale rende, altresì, evidenti le ragioni che giustificano il superamento del contrario - e, come detto, risalente precedente di questa Corte sopra richiamato (Cass. n. 3445 del 1980), in forza del quale si ebbe a ritenere che il p. 1327 ABGB poteva essere applicato nel nostro ordinamento, giacchè, allora, non era ravvisabile "alcuna ragione per ritenere di ordine pubblico... il principio, accolto nel nostro diritto, della risarcibilità dei danni non patrimoniali patiti dai superstiti della vittima di un fatto costituente reato".”.

Cass. Civ. Sentenza 22 agosto 2013, n. 19405


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