La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. (Dichiara inammissibile, Trib. Perugia, 29/09/2006)
FONTI
CED Cassazione, 2013
Cass. civ. Sez. III, 09-04-2013, n. 8582 (rv. 626031)
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