10 marzo 2013

Interessi di mora e corrispettivi, divieto di cumulo


Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1283 c.c., nonchè vizio di motivazione, in ordine agli interessi moratori, in particolare sulla loro decorrenza a far data dall'11/1/1991.

Va richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte in ordine al divieto di cumulare gli interessi di mora e corrispettivi, in quanto, ai sensi dell'art. 1283 c.c., gli interessi possono produrre interessi soltanto dalla domanda giudiziale o in base a convenzione posteriore alla loro scadenza (tra le altre, Cass. n. 9695/2011).

E' vero che correttamente il Giudice a quo ha rilevato come tali interessi di mora non siano dovuti sull'intero importo delle rate scadute e non pagate, comprensive di capitale ed interessi corrispettivi, onde evitare l'anatocismo, ma contraddittoriamente condanna l'odierno ricorrente al pagamento degli interessi moratori, ancorchè sulla sola somma capitale, relativa alle rate scadute, con decorrenza dall'11-11-1991, senza dare giustificazione alcuna dì tale data.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-01-2013, n. 222


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