20 gennaio 2013

L'azione di ripetizione di indebito


La Corte territoriale, premesso che l'azione di ripetizione di indebito (come era stata qualificata dal Tribunale l'azione proposta dalla M.) presuppone l'assolvimento da parte dell'istante dell'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento sia della mancanza di una causa (ovvero del venir meno di questa) che lo giustifichi, ha ritenuto che nella fattispecie la M. non aveva assolto a detti oneri probatori; invero era emerso che l'assegno cui aveva fatto riferimento la M. (prodotto in copia da quest'ultima) attestava un pagamento non già da parte dell'attuale ricorrente alla P., bensì da parte del S., marito della M., a F.G., convivente della P., e che la prova orale non aveva offerto convincenti elementi per ritenere che detto pagamento fosse stato effettuato dal S. in nome e per conto della P., a tal fine essendo evidentemente insufficiente la circostanza che la consegna del predetto assegno era avvenuta alla presenza di quest'ultima; d'altra parte la deposizione del S., favorevole all'assunto della M., era risultata isolata nel contesto della prova orale e documentale, posto che gli altri due testi O.P. e F.M., indifferenti alle parti in causa, avevano fatto riferimento ad un pagamento effettuato dal S. a F.G., circostanza che collimava con i contenuti dell'assegno, ed anche ad accordi intercorsi tra questi ultimi, circostanza quindi che logicamente sembra giustificare la dazione dell'importo oggetto dell'assegno dal primo in favore del secondo; ancora il giudice di appello non ha ritenuto affatto congruente la deposizione del S. nella parte in cui era stata individuata la causale del versamento suddetto nella compravendita di azienda tra le parti in causa, compravendita in ordine alla quale invero il Tribunale aveva rilevato il difetto di prova; infine la sentenza impugnata ha evidenziato che la scrittura privata del 31-10- 1989, nella quale le parti avevano espresso l'impegno di costituire una s.r.l., non conteneva alcuna indicazione sul capitale della futura società, nè un qualsiasi accenno ai conferimenti delle parti, fossero essi in danaro o in quote aziendali.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-12-2012, n. 22826


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