13 gennaio 2013

Interpretazione della delibera condominiale


Orbene, la doglianza innanzitutto si risolve nella censura dell'interpretazione della delibera condominiale compiuta dai Giudici che - investiti con l'impugnazione della delibera della questione relativa alla debenza o merito da parte dell'attrice delle relative spese - dovevano necessariamente verificare innanzitutto la natura dei lavori deliberati alla stregua di quanto deciso dall'assemblea.

Ciò posto, va ricordato le deliberazioni condominiali vanno interpretate secondo i criteri ermeneutici previsti dall'art. 1362 cod. civ. e segg. ed il relativo compito è assegnato al giudice del merito; poichè tale valutazione costituisce apprezzamento di fatto, è insindacabile in sede di legittimità, purchè sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass. 12556/02; 4501/12006).

[...]

Ciò posto, avendo accertato - in base all'interpretazione del contenuto della delibera - che le spese avevano oggetto la statica dell'edificio, correttamente le stesse sono state poste anche a carico dell'attrice, atteso il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell'art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poichè anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio (Cass. 15444/2007).

D'altra parte, l'attrice non potrebbe lamentare - proprio alla luce del precedente di legittimità dalla medesima richiamato - l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1124 cod. civ., che, tenendo conto dell'altezza del piano, rappresenta un correttivo all'integrale applicazione dell'art. 1123 cod. civ. ed è diretto a tutelare proprio i proprietari dei piani inferiori in funzione della diversa utilizzazione.

Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 05-12-2012, n. 21886


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