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02 novembre 2012
Ripresa del procedimento notificatorio.
Va dunque ribadito il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui qualora la notificazione dell'atto, da compiere entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notitificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreehè la ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessaire (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352; Cass., ord. 15 gennaio 2010, n. 581; Cass. 22 marzo 2010, n. 6846). Nel nostro caso, la ricorrente non si è alcun modo attivata per dare impulso al procedimento notificatorio, di guisa che il contraddittorio non si è instaurato. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-10-2012, n. 17601
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