Ciò posto, deve, peraltro, considerarsi che, nella giurisprudenza di questa Corte, è consolidato il principio secondo cui - in tema di imposta di registro e ai sensi del comma 2 bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa assume rilievo la residenza anagrafica dell'acquirente (già stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell'immobile acquistato), mentre nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico (cfr Cass. 1530/12, 14399/10, 4628/08, 1173/08, 22528/07, 18077/02, 8377/01); ciò anche in rapporto alle ineludibili esigenze di celerità e certezza nell'applicazione dell'agevolazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono ed atteso che dall'accertamento in fatto operato dal giudice del merito emerge che, all'atto dell'acquisto, il contribuente non svolgeva la propria attività lavorativa nel Comune dell'immobile, s'impone il rigetto del ricorso.
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-10-2012, n. 17597
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