30 novembre 2012

Notificazioni e comunicazioni


Secondo i ricorrenti sussisterebbe la nullità della sentenza di 1^ grado in quanto l'istanza di fissazione di udienza depositata dagli attori davanti al Tribunale Di Torre Annunziata con il pedissequo decreto era stata notificata in unica invece che in duplice copia al procuratore di P. e D.R.. Ad avviso dei ricorrenti il principio di cui all'art. 170, comma 2, secondo cui "se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto", opererebbe solo nel caso in cui il procuratore è costituito per più parti con un'unica cumulativa procura e non quando i mandati sono separati e gli atti di costituzione egualmente.

Il motivo è infondato.

L'art. 170 c.p.c., comma 2, non pone infatti tale limitazione sulla idoneità di una sola copia dell'atto da notificare o comunicare al procuratore costituito per più parti, alla sola ipotesi che procura o atto di costituzione per più parti siano unici.

Inoltre, come questa corte ha già rilevato, tale unicità della copia dell'atto da comunicare o notificare è sufficiente anche nell'ipotesi in cui più parti siano costituite con unico procuratore, ancorchè in relazione a procedimenti riuniti, mediante consegna (a mano o per mezzo di ufficiale giudiziario) di un unico biglietto di cancelleria al procuratore medesimo (art. 170 cod. proc. civ., comma 2 ) (Cass., 8 maggio 1982, n. 2862; Cass., 2094/1979).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-11-2012, n. 19297


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