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06 novembre 2012
Impignorabilità, o meno, degli strumenti destinati all'esercizio della professione
Ora, siffatto approccio, che, ai fini dell'operatività del disposto dell'art. 514 c.p.c., n. 4, nel testo vigente ratione temporis, presuppone l'insufficienza della mera destinazione di un bene all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e che onera l'esecutato della prova della concreta indispensabilità del bene ai fini indicati, è coerente e con la lettera della norma e con la trasparente ratio legis, volta a non privare il debitore della possibilità di vivere onestamente con il proprio lavoro. Non a caso, del resto, questa Corte ha a più riprese rimarcato che il criterio dell'indispensabilità, che la norma richiamata pone come discrimine tra beni pignorabili e beni impignorabili, ha carattere relativo, essendo sostanzialmente frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore del debitore di cui, di volta in volta si tratta, con connessa, conseguente esclusione dall'area della impignorabilità delle strutture professionali o produttive in cui il fattore capitale prevalga sull'attività personale, nonchè dei beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante rispetto alle necessità lavorative (confr. Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4488; Cass. civ. 7 febbraio 2008, n. 2934).
In sostanza, considerato, da un lato, che l'impignorabilità costituisce pur sempre eccezione al principio generalissimo sancito dall'art. 2740 c.c. - secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri - e, dall'altro, che essa, anche prima delle modifiche apportate in parte qua dal legislatore del 2006 (L. 24 febbraio 2006, n. 52, artt. 3 e 4, che hanno, rispettivamente abrogato il n. 4 dell'art. 514 c.p.c., e aggiunto un comma 3, all'art. 515 c.p.c.), non riguardava (come non riguarda) tout court gli strumenti destinati all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, è corretto e condivisibile, anche in applicazione del criterio della vicinanza della prova, l'ulteriore e decisivo corollario dell'opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito, secondo cui spetta al debitore opponente dimostrare la ricorrenza in concreto dei presupposti dell'impignorabilità, e non all'opposto, la legittimità del pignoramento.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2012, n. 17900
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