30 ottobre 2012

Tribunale ordinario e dei minorenni: competenze


Che, introdotta domanda di separazione personale con richiesta di affidamento dei figli, la competenza del tribunale ordinario in ordine a tale domanda resta ferma qualsiasi siano le circostanze dedotte a fondamento di tale richiesta, mentre la competenza del tribunale per i minorenni sussiste, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.c., solo nel caso in cui siano richiesti in via autonoma, e cioè indipendentemente dalla domanda di separazione personale, provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, ai sensi dell'art. 330 o 333 c.c., ovvero nel caso in cui dopo la pronuncia di separazione sia richiesta una modificazione dei provvedimenti di affidamento basata non sul semplice mutamento delle circostanze, ma specificamente sulla ricorrenza di ipotesi che possono giustificare un provvedimento ex art. 330 o 333 c.p.c. (Cass. 5137/85; 1562/87; 2652/89; 5431/94; 1401/95; 2797/97; 3222/98; 4631/99; 1213/00).

Cass. civ. VI - 1, Ord., 10-10-2012, n. 17289

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