30 ottobre 2012

La previsione di un foro esclusivo: clausola derogativa della competenza territoriale


Che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, in mancanza di specificazione; il termine "sede" usato nella clausola in questione non può che intendersi riferito alla sede legale (chiaramente indicata in (OMISSIS), nella parte iniziale del contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato con il D.C., quale titolare della ditta individuale [...]);

che la previsione di un foro esclusivo è una clausola derogativa della competenza territoriale individuabile secondo le ordinarie regole del codice di rito (tant'è che se ne è richiesta al D. C. separata approvazione per iscritto), non si riesce davvero a comprendere come con essa si sia inteso fare riferimento alla città ove ha sede la filiale in quanto ciò, risultando insediata in (OMISSIS) anche la ditta individuale affidata, avrebbe consentito comunque di radicare la competenza territoriale, sotto tutti i fori legali alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni, proprio presso il locale ufficio giudiziario (donde l'inconcludenza della previsione medesima);

che, non riferendola clausola alla sede legale, che è una e una sola, si arriverebbe all'assurdo di considerare comprese nella previsione del "foro esclusivo" tutte le filiali o succursali della banca e che ove la volontà fosse stata quella di eleggere a foro esclusivo gli uffici giudiziari di Milazzo, la clausola si sarebbe dovuta formulare in termini che esplicitamente, o comunque inequivocamente, indicassero la sede della filiale.

Cass. civ. VI - 1, Ord., 10-10-2012, n. 17288

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