30 ottobre 2012

La prestazione complessiva dell'assicuratore


A riguardo, appare opportuno prendere le mosse dal rilievo che l'assicurazione della responsabilità civile è disciplinata, nella previsione codicistica, dall'art. 1917 cod. civ. i cui commi 1 e 3 regolano la prestazione complessiva dell'assicuratore, che forma oggetto di due distinte obbligazioni, di cui una principale e l'altra accessoria. Come ha già avuto modo di statuire questa Corte, l'obbligazione principale (che può definirsi tale in quanto corrispondente all'essenza del contratto) è prevista dal comma primo e concerne la rifusione, da parte dell'assicuratore, di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato e, quindi, comprende anche le spese per l'accertamento e la liquidazione giudiziale del danno, che, essendo stati sostenuti, dal danneggiato vittorioso, debbano essergli rimborsate dal danneggiante - assicurato.

L'obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perchè riguarda il rimborso, da parte dell'assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato.

Ora, la ratio di quest'ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico - patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute per resistere all'azione civile del danneggiato.

Conseguentemente l'assicuratore non è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale, svoltosi nei confronti dello assicurato, senza costituzione di parte civile del danneggiato (cfr Cass., 15 gennaio 1985, n. 59).

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-10-2012, n. 17315

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