30 ottobre 2012

Ipotesi di uso arbitrario dell'immobile locato


Il terzo è infondato sulla scorta del pacifico principio secondo il quale la L. n. 392 del 1978, art. 80 ha riguardo ad un mutamento d'uso che comporti un mutamento del regime giuridico del rapporto.

Questa Corte ha in particolare escluso l'applicabilità della disciplina di cui al citato art. 80 alla trasformazione di un esercizio commerciale da "negozio di casalinghi" a "sala giochi", sul presupposto che esso opera nell'ambito della tipologia prevista dall'art. 27 della stessa legge e non comporta alcun mutamento di regime giuridico (Cass., n. 2962/1996). Ad ogni altra ipotesi di uso arbitrario dell'immobile resta, invece, applicabile l'ordinaria disciplina prevista dal codice civile in tema di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle obbligazioni principali del conduttore - il servirsi, cioè, della cosa per l'uso convenuto - da valutarsi alla stregua dell'ordinaria disciplina del codice civile, secondo la quale, in difetto di clausola risolutiva espressa, è configurabile solo un inadempimento contrattuale legittimante il ricorso all'ordinaria azione di risoluzione prevista dall'art. 1453 cod. civ. (Cass. 25141/2008 e 5767/2010).

Di tale azione la Corte d'appello ha ritenuto che difettassero nella specie i presupposti, per non essere stato provato il "grave inadempimento" del conduttore, a detta dell'attore costituito dalla rumorosità della nuova attività.

Il nucleo della decisione non sta allora, come erroneamente presupposto dal ricorrente, nell'avere la Corte di merito qualificato come "negozio" una "sala giochi", ma nell'essere mancata la prova che l'aver trasformato un negozio in una sala giochi costituisse un grave inadempimento del conduttore (come richiesto dall'art. 1455 c.c., secondo la corrente interpretazione).

Quella prova si sarebbe dovuta offrire dall'attore, che non l'ha data, erroneamente assumendo che fosse sufficiente ai fini risolutivi sostenere che altro è un negozio ed altro una sala giochi. Il che è vero, ma in se stesso irrilevante, come s'è spiegato.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-10-2012, n. 17326

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