30 ottobre 2012

Contratti a termine illegittimi


Il Collegio, ritenuto, in definitiva, per le ragioni sopra enunciate, che non sussistano ostacoli all'esame del ricorso incidentale de quo, ritiene che lo stesso sia pienamente fondato alla luce del principio, affermato da Cass. 12 marzo 2010 n. 6081, e che in questa sede deve essere espressamente ribadito, secondo cui, in presenza di contratti a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo non estingue il rapporto di lavoro a tempo determinato venutosi a creare a seguito dell'illegittimità dei precedenti contratti a termine, non potendosi sostenere fondatamente, in senso contrario, la tesi che le parti avrebbero posto in essere una novazione contrattuale, istituto che appare richiamato del tutto impropriamente in assenza degli elementi che lo connotano, quali una modifica dei soggetti, una modifica dell'oggetto o del titolo o l'animus novandi. E' stato in proposito precisato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5665) che la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., e deve essere connotata non solo dall'aliquid novi, ma anche dall'animus novandi (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla causa novandi (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); Nel caso di specie la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza di una novazione fra le parti, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio atteso che, prescindere dal fatto di non aver dato conto dell'esistenza di una eccezione in tal senso, ha omesso di verificare in modo adeguato la sussistenza degli elementi necessari per integrare la fattispecie della novazione.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-10-2012, n. 17328

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