Questo chiaro dettato normativo è stato interpretato da questa Corte nel senso che "ai fini del ricorso per Cassazione la sentenza emessa dalla Corte d'Appello - Sezione minorile - in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica d'ufficio di detta sentenza effettuata alla stregua del disposto della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 3, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui all'ultimo comma di detta norma, senza che tale limitazione temporale al giudizio di legittimità, quali che siano i motivi del ricorso, arrechi alcun apprezzabile vulnus al diritto di difesa delle parti interessate, che sono perciò comunque tenute al suo rispetto (Cfr. Cass. Sez. Un., 5 aprile 2005, n. 6985).
Cass. civ. VI - 1, Ord., 10-10-2012, n. 17304
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