30 ottobre 2012

Deposito del ricorso e sua successiva notifica col decreto di fissazione di udienza: il termine ordinatorio può essere prorogato se non scaduto.


Il ricorso è infondato poichè, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass., n. 27086 del 2011; Cass., nn. 11992 e 11600 del 2010; Cass. 1721 del 2009; Cass., Sez. un., n. 20604 del 2008), con il rito camerale la proposizione dell' appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria e la violazione del termine per i successivi incombenti, pur se ordinatorio ex art. 154 c.p.c., determina la decadenza dall'attività processuale cui è correlato, se (come nella specie) non prorogato prima della sua scadenza.

Tale principio è stato per vero affermato dalle sezioni unite di questa Corte nell'ambito del rito del lavoro, ma tuttavia è da ritenere che lo stesso sia dotato di forza espansiva nei confronti delle diverse controversie trattate con il rito camerale, caratterizzato in via generale dalla "vocatio in ius" tramite deposito del ricorso e sua successiva notifica unitamente al decreto di fissazione di udienza (Cass., 17 maggio 2010, n. 11992).

Cass. civ. VI - 1, Ord., 10-10-2012, n. 17303

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