25 settembre 2012

Danni dello studente a scuola.


"Con citazione notificata il 29 marzo 2006 V.I. e A., in qualità di genitori e legali rappresentanti di V.N., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Bolzano la Provincia Autonoma per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla figlia a causa delle lesioni riportate durante la lezione di educazione fisica del (OMISSIS).

Esposero che quel giorno la ragazza, mentre sotto la vigilanza dell'insegnante giocava a baseball, era stata colpita dalla mazza della compagna H.S., fratturandosi alcuni denti.

Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto contestò le avverse pretese.

Con sentenza del 28 ottobre 2008 il giudice adito condannò la Provincia a pagare agli attori, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2048 c.c., la complessiva somma di Euro 16.188,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, detratto l'acconto di Euro 1.807,60, già corrisposto dalla società assicuratrice.

Proposto gravame dalla Provincia Autonoma, la Corte d'appello, in data 29 marzo 2010, in parziale riforma della impugnata sentenza, l'ha condannata a pagare a V.N. la somma di Euro 14.381,06, oltre accessori.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte la Provincia Autonoma di Bolzano, formulando dodici motivi e notificando l'atto a V.N., I. e A..

[...]

Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non è sufficiente il solo fatto di avere incluso una gara sportiva nel programma della suddetta disciplina, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella competizione e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il sinistro (confr. Cass. civ. 28 settembre 2009, n. 20743).

Nello specifico, mentre incombe sul danneggiato l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero di essersi infortunato perchè bersaglio di un'azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita, spetta alla scuola dimostrare le circostanze impeditive all'insorgere della sua responsabilità, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno (confr. Cass. civ. 14 ottobre 2003, n. 15321).

[...]

Ora, per giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi delle parti, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, di talchè non è necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia o dei difensori delle stesse, deduzioni che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte: in tal caso le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355). A ciò aggiungasi che, nel contestare l'applicazione delle tabelle del Triveneto, l'impugnante neppure ha chiarito le ragioni per le quali esse non consentivano, a suo avviso, una liquidazione effettivamente adeguata alle circostanze del caso concreto, rilievo che invece costituisce la vera ratio decidendi della scelta decisoria adottata dal giudice di merito, di talchè le critiche sono, sul punto, generiche e aspecifiche."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-09-2012, n. 16056

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