"E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 c.p.c., - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi e il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 c.p.c., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poichè, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 c.p.c., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento (confr. Cass. civ. 18 settembre 2008, n. 23847)."
Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13204
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