20 luglio 2012

Reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 - reato di pericolo


"Con fa sentenza Impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in data 19/01/2010, con la quale B.M. era stato dichiarato colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, a lui ascritto per avere, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte erariali iscritte a ruolo, scadute e non pagate, per l'importo di Euro 104.872,67, alienato simulatamene ad O.A. la proprietà di un immobile sito in (OMISSIS) con rogito del 04/03/2005, e condannato alla pena di mesi otto di reclusione.


[...]


Per completezza di esame si osserva che correttamente la sentenza impugnata ha affermato che, ai fini del perfezionamento del reato, non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto, trattandosi di reato di pericolo (cfr. di recente sez. 3, Sentenza n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251076).


Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge."

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-06-2012) 17-07-2012, n. 28567

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