11 luglio 2012

LAVORO - Licenziamento per giustificato motivo


In materia di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, integrato dalla soppressione dell'impiego cui il lavoratore era adibito, al fine di poter ritenere la possibilità di un utilizzo parziale del prestatore nella medesima postazione lavorativa, se del caso ridotta con l'adozione del part-time, è necessario che le mansioni diverse da quelle soppresse rivestano, nell'ambito del complesso dell'attività lavorativa svolta, una loro oggettiva autonomia, e dunque non risultino intimamente connesse con quelle (prevalenti) soppresse, in modo che possa ritenersi che il residuo impiego, anche part-time, nelle mansioni non soppresse, non finisca per configurare la creazione di una diversa ed autonoma posizione lavorativa, con la indebita alterazione dell'organizzazione produttiva. L'attività, pur minoritaria, non oggetto di soppressione dovrebbe, pertanto, qualificarsi in termini di effettiva autonomia, così da poter ritenere che la posizione lavorativa fosse connotata in termini di affiancamento di diverse mansioni, ciascuna delle quali indipendente e distinta, anche in termini logistici e temporali, dallo svolgimento dell'altra e non già intimamente connesse fra loro, come dovrebbe, invece, ritenersi laddove le mansioni non soppresse fossero svolte in via sostanzialmente ausiliaria o complementare di quelle oggetto di soppressione.

Cass. civ. Sez. lavoro, 06-07-2012, n. 11402

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