05 luglio 2012

Conciliazione tributaria - mancato pagamento e riapertura del processo estinto


"La censura è fondata. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive.


Questa Corte (v. Cass. n. 3560 del 2009) ha a riguardo affermato che la conciliazione tributaria giudiziale costituisce una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dall'identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia e che solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere. Più recentemente (Cass. n. 9219 del 2011) si è evidenziato che, in ipotesi di conciliazione rateale il giudice tributario deve rinviare la decisione ad un momento successivo alla scadenza del termine fissato per gli adempimenti previsti dall'art. 48 citato, comma 3 al fine di consentire al contribuente di documentare sia la tempestività del versamento della prima rata sia la prestazione della garanzia, atteso che solo per questa via la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia, si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e si produce anche l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.


Anche con riguardo alle ipotesi di conciliazione c.d. breve postfissazione, di cui allo art. 48, comma 5, questa Corte ha precisato che il perfezionamento della conciliazione interviene con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza della CTP di rinvio dell'udienza di trattazione della causa, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della prescritta garanzia sull'importo delle rate successive (Cass. n. 3560 del 2009; Cass. 27/1/2012, n. 1171)."

Cass. civ. VI - 5, Ord., 03-07-2012, n. 11125

Nessun commento: