06 luglio 2012

Cartella di pagamento impugnabile indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario


"Il ricorso, che attiene ad impugnazione della cartella di pagamento, relativa ad IVA dell'anno 1998, in dipendenza di omesso versamento di ritenute alla fonte, è affidato a due mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata, sia per nullità connessa alla violazione dell'art. 111 Cost., comma 2, artt. 101 e 102 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1997, art. 10, e art. 14, commi 1, 2 e 3, nonchè per violazione dell'art. 112 c.p.c..


L'intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.


La CTR, in vero, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l'appello della contribuente e, ritenuta la tardività della notifica della cartella impugnata, ne ha dichiarato l'annullamento.


Ciò ha fatto nella considerazione che trattavasi di dichiarazione dell'anno 1998, che la relativa cartella, giusto il disposto della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, andava notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2004, e che, nel caso, la notifica era stata, invece, effettuata in data 05.09.2006.


La questione posta con il primo mezzo, sembra, possa risolversi con il richiamo a quanto enunciato da questa Corte in pregresse pronunce, nelle quali si è affermato che in sede di impugnazione di atto consequenziale, "l'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario" (Cass. SS.UU. n. 16412/2007, n. 2798/2006, n. 7649/2006)."

Cass. civ. VI - 5, Ord., 04-07-2012, n. 11210

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