"Sebbene vi sia stato nella giurisprudenza di questa Corte un orientamento minoritario in forza del quale si è ritenuto che l'elezione di domicilio formalmente fatta dalla parte potesse valere anche per il procuratore abilitato dalla procura ad litem contenente l'elezione di domicilio e che ne avesse autenticato la sottoscrizione, così facendo propria quell'elezione (cfr. Cass. n. 9863/00), questo orientamento è stato disatteso dalle Sezioni Unite che, con la sentenza del 5 ottobre 2007 n. 20845 (quindi emessa in data di gran lunga precedente quella della notificazione di che trattasi, che risale invece al 26 ottobre 2009), hanno ribadito l'orientamento largamente maggioritario, già condiviso da pronunce precedenti anche delle Sezioni Unite, affermando il seguente principio di diritto: "Ai sensi del R.D. n. 31 del 1934, art. 82, - non abrogato neanche per implicito dalla L. n. 21 del 1991, artt. 1 e 6, ed applicabile anche al rito del lavoro - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonchè per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti""
Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-06-2012, n. 9298
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