28 giugno 2012

Invio della parcella del professionista e mancato immediato risconto del cliente

"La corte capitolina, aderendo alla tesi prospettata dal condominio, ribadiva che l'ing. D.L. non aveva diritto di pretendere il compenso in base alla notula liquidata dal suo ordine professionale per lire 15.860.000, avendo egli medesimo proposto e richiesto il minor compenso di L. 3.173.00 con la sua precedente nota, che era stata accetta dal citato condominio


[...]


l'invio ai cliente, da parte del professionista, della parcella per le prestazioni svolte produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 c.c. allorchè perviene al destinatario il quale, a meno che non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla.


Pertanto spetta al giudice di merito accertare se il pagamento della somma richiesta con la prima parcella non sia liberatorio perchè effettuato dopo l'arrivo di una seconda parcella, implicante la revoca di quella proposta anteriormente (Cass. n. 15376 del 01/12/2000). Nel caso in esame la prima parcella (di L. 3.173.070) è stata pagata dal condominio ben 15 mesi dopo il suo invio, per giunta dopo il radicarsi del giudizio di opposizione al provvedimento monitorio. Non v'è dubbio dunque che l'ing. D.L., atteso il lungo tempo trascorso ed il mancato riscontro della sua proposta da parte del Condominio, si sia ritenuto legittimamente autorizzato a revocare la proposta stessa ed a sollecitare dal giudice il provvedimento monitorio poi opposto. A questo punto il pagamento della 1^ parcella da parte del Condominio dopo 15 mesi dalla sua richiesta, non sembra che possa configurare come accettazione della proposta iniziale, in assenza di una qualsiasi prova circa la conclusione della transazione adombrata dal Condominio."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-06-2012, n. 10586

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