28 giugno 2012

Impugnazione, esecuzione della sentenza e accordo transattivo

"...ribadito che l'acquiescenza tacita può desumersi soltanto da atti univoci, incompatibili con la volontà di avvalersi della impugnazione, va - invece osservato che le trattative, intese a transigere sui diritti riconosciuti nella sentenza, condotte direttamente dalle parti o da loro incaricati muniti o meno di speciale potere rappresentativo, possono conciliarsi con la volontà di avvalersi della impugnazione subordinatamente al mancato raggiungimento dell'accordo transattivo. Le proposte di transazione, da chiunque provengano, e le trattative conseguenti, non impegnando alcuna delle parti sino a che alla transazione non si addivenga, non importano riconoscimento della giustizia della sentenza o comunque accettazione della stessa, anche se la discussione delle parti prenda l'avvio dalle statuizioni del giudicato e le stesse presupponga.


Pertanto, esse non possono pregiudicare la libertà di scelta delle parti medesime di accettare la sentenza e di rinunciare esplicitamente o tacitamente alla impugnazione, ovvero di avvalersi della stessa insorgendo contro la pronuncia (Cass. 1338 del 04/06/1962).


Non può invece condividersi l'assunto secondo cui l'avvio di trattative con la controparte esprime comunque l'intento del soccombente di non accettare la sentenza e non costituisce quindi atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, preclusivo come tale di quest'ultima, a norma dell'art. 329 cod. proc. civ. (Cass. n. 2312 del 14/03/1997).


La sola proposta di eseguire la sentenza nel dictum minimale (tra i vari oggetto della statuizione) a condizione che intervenga l'accettazione di tale proposta ad opera della parte vittoriosa, ai fini dell'acquiescenza è un atto neutro, non essendo incompatibile con la volontà di impugnare, ma solo finalizzato alla conclusione della transazione, che costituisce il nuovo titolo dell'adempimento."

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25-06-2012, n. 10503

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