"Il motivo è fondato, ed il suo accoglimento, assorbente rispetto alla seconda censura e al ricorso incidentale, impone la cassazione della decisione impugnata. Nella motivazione di tale provvedimento, infatti, la Corte territoriale afferma, in maniera del tutto irrelata e apodittica, soprattutto a fronte delle deduzioni della ricorrente, effettuate con puntuali richiami, nel rispetto del principio di autosufficienza, ai documenti acquisiti, che "l'intervenuto pensionamento del C. ha inevitabilmente determinato una diminuzione della capacità reddituale", e che "le vendite immobiliari indicate dalla reclamante (quella di bene proprio e quella da cui è scaturita la donazione di danaro da parte dei familiari del C.) sono antecedenti alla data dell'acquisto in (OMISSIS), giacché appare ragionevole desumere che il reclamato, ai fini dell'acquisto immobiliare, - abbia investito il provento di tale vendite".
Tale motivazione, oltre ad essere intrinsecamente, per l'assenza di riferimenti precisi, inadeguata ai fini dell'esclusione di sopravvenienze tali da consentire l'accoglimento della domanda di revisione, contrasta fortemente con le circostanze sopra indicate, per essere stata solo parzialmente reinvestita la somma complessiva derivante dalla donazione e dalla vendita, per altro senza considerare che per il pagamento dell'immobile in (OMISSIS) era stato contratto un mutuo. Non risulta in alcun modo considerato l'incremento patrimoniale correlato alla percezione del trattamento di fine rapporto. Per altro verso non risultano in alcun modo valutate le esigenze della prole, il cui accrescimento, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di specifica dimostrazione (Cass., 13 gennaio 2010, n. 400)."
Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8927
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