13 giugno 2012

Appello sentenza GdP - secondo diritto o equità - rilevanza - determinazione del valore

"Ai fini della ammissibilità dell'appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (art. 113 c.p.c., comma 2), nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, (come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis), non rileva se le suddette sentenze siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, ma il valore della controversia, da determinarsi - indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato - applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza. Di conseguenza, in presenza di una domanda determinata nell'ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia (salvo che quest'ultima possa considerarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa), essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto di tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda (art. 7 c.p.c.) e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Consegue l'appellabilità secondo le regole generali e non nei limiti di cui all'art. 339 cit."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9432

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