"La Corte di appello ha ritenuto che la domanda per il pagamento degli oneri condominiali arretrati non era prescritta, sul rilievo che con la clausola n. 27 del contratto di locazione la conduttrice si era obbligata a pagamento degli oneri condominiali direttamente all'amministratore e che, a seguito dell'adesione dell'amministratore a tale convenzione, si era determinata la fattispecie dell'accollo cumulativo esterno,con la conseguenza che l'azione esercitata dalla locatrice,che con il pagamento si era surrogata nel diritto del Condominio al pagamento degli oneri condominiali nei confronti della conduttrice, si qualificava come azione di regresso ex art. 1203 c.c., n. 3, alla quale si applica la prescrizione decennale."
Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7524
Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento