Al fine di pervenire ad una corretta interpretazione del contratto oggetto di controversia, occorre innanzitutto ricercare la comune volontà delle parti, non esclusivamente sulla base della sua aderenza al testo normativo, ma anche al comportamento delle parti. Di talché, nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata considerata viziata, dal momento che non ha fornito le ragioni di un comportamento negoziale alquanto illogico, essendo volto all'acquisizione di una prestazione di mero contenuto intellettuale che si sarebbe potuta acquisire con la stipulazione di un contratto d'opera e non con il coinvolgimento del progettista nell'impresa mediante l'associazione in partecipazione.
Cass. civ. Sez. I, 14-05-2012, n. 7426
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