16 maggio 2012

L'errore della difesa nel richiamo della norma posta a fondamento dell'invocata responsabilità

"Venendo alla domanda proposta nei confronti di A. in relazione al difetto di conformità della cosa venduta, deve innanzitutto chiarirsi che è errato il riferimento normativo del D.Lgs. n. 422/2000 utilizzato dalla difesa dell'attore, atteso che, in realtà, il venditore risponde nei confronti del consumatore per il difetto di conformità della cosa venduta, ai sensi degli artt. 128-132 D.Lgs. n. 206/2005, cd. Codice del Consumo.


Tuttavia, l'errore della difesa nel richiamo della norma posta a fondamento dell'invocata responsabilità, può essere corretto dal Giudice, poiché, per quanto concerne la tematica della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., occorre rilevare che si ha modifica della causa petendi solo con l'indicazione di una realtà fattuale diversa da quella inizialmente prospettata, tramite l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto (cfr., ex pluribus, Cass. n. 15925/2007, Cass. n. 15802/2005). L'individuazione del nomen iuris delle fattispecie azionate e la loro esatta qualificazione, invece, spetta pacificamente al Giudice come suo potere-dovere in base al principio iura novit curia, con la conseguenza che il Giudice può applicare una norma di legge diversa da quella invocata senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, ove rimangano inalterati petitum e causa petendi (cfr., ex pluribus, Cass. n. 25140/2010, Cass. Sez. Un. n. 9147/2009, Cass. n. 16809/2008, Cass. n. 19331/2007, Cass. n. 17767/2007, Cass. n. 12402/2007, Cass. n. 2308/2007).


Ciò premesso, la decisione del merito può essere effettuata sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato."

Trib. Reggio Emilia, Sent., 10-05-2012

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