17 maggio 2012

Vicenda che ha condotto allo scioglimento del rapporto di lavoro al MEF: GO e non GA

"Quanto alla questione di giurisdizione, riproposta con il primo motivo, il Ministero ha osservato che, come si evince alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 bis, comma 1, lett. f), ed ora dell'art. 119, coma 1, lett. d) del codice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, tra i quali rientra quello di nomina del direttore delle agenzie fiscali (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 62, comma 2).


Lo stesso regime riguarderebbe - perciò - le controversi che hanno a oggetto la revoca dei provvedimenti di nomina.


Anche questo motivo non è fondato.


La controversia su cui è intervenuta la decisione della Corte d'appello - come ambedue i giudici di merito hanno rilevato e come del resto viene sostenuto nel terzo motivo del ricorso principale - non origina da un provvedimento che, in guisa di atto contrario, abbia avuto ad oggetto l'atto di nomina e rispetto al quale avrebbe avuto ragione di essere posta la questione, se la controversia che ne fosse insorta apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo, presupposta dalla norma di rito dettata dall'art. 119, lett. d) del c.p.a..


La controversia ha tratto bensì origine da una vicenda che ha condotto allo scioglimento del rapporto e sulle cui ragioni - quali ritenute dalla Corte d'appello - vertono i residui motivi di ricorso.


Che una controversia di questo contenuto appartenga alla giurisdizione ordinaria discende pienamente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, ed al riguardo è sufficiente il richiamo ai precedenti di questa Corte (tra i quali S.U. 3 novembre 2011 n. 22733)."

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 15-05-2012, n. 7626

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