24 maggio 2012

Esasperata conflittualità tra due coniugi - stipula di un atto di donazione - animus donandi

"La ricorrente, come linearmente evidenziato nel formulato quesito di diritto, si duole del fatto che il giudice del gravame non abbia ritenuto nullo per mancanza di causa la donazione inter partes, posto che l'accertato clima di estrema conflittualità, sfociato anche in episodi di violenza morale e materiale, esistente tra le stesse parti contrattuali si presentava incompatibile con l'animus donandi.


Premesso che la tipizzazione del contratto di donazione (artt. 769 e ss. c.c.) impone una prospettiva di indagine che deve tendere ad una verifica in concreto della sussistenza o meno della causa del contratto intercorso tra l' A. ed il M., occorre a tal fine evidenziare che lo spirito di liberalità che connota, in guisa di requisito genetico del contratto (art. 1325 cod. civ.), l'incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio (art. 769 c.c.), va ravvisato, alla stregua dell'insegnamento di questa Corte (Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1997; Cass. n. 3621 del 1980), nella consapevolezza del donante di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale, secondo un intento pienamente discrezionale.


Dunque, se a realizzare la funzione economico-sociale della donazione concorre la spontaneità dell'attribuzione patrimoniale, questa, come tale, non si pone in relazione di incompatibilità, così da poter essere in concreto elisa, con la circostanza di un esasperato rapporto conflittuale, e finanche violento, esistente tra le parti del vincolo contrattuale, che, seppur presente al momento della conclusione del contratto, si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla valenza causale dell'attribuzione patrimoniale operata per liberalità, non integrando nè l'ipotesi di cogenza giuridica, nè quella di costrizione morale dell'anzidetta attribuzione, semmai corroborando proprio l'ipotesi contraria della decisa e netta sussistenza dell'animus donandi, essendosi giunti alla formazione del vincolo nonostante il clima di conflittualità interpersonale in essere.


Del resto, non può confondersi con l'assenza dello spirito di liberalità dell'attribuzione patrimoniale il diverso piano, sebbene anch'esso correlato alla genesi del vincolo negoziale, delle ragioni di annullamento del contratto risiedenti nell'esistenza di vizi della volontà e, tra questi, segnatamente della violenza, rispetto alla quale parrebbe meglio conformarsi, in tesi, la situazione circostanziata dedotta dalla ricorrente. Ambito, quest'ultimo, che, però, non è stato scalfito da alcuna censura in questa sede, sebbene anch'esso sia stato oggetto di cognizione da parte del giudice del gravame, con delibazione negativa rispetto all'interesse coltivato dalla appellante ed odierna ricorrente."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-05-2012, n. 8018

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