23 maggio 2012

CONDOMINIO - delibere sulle spese: nulle e annullabili

"Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la delibera assembleare che modifica i criteri di ripartizione delle spese condominiali è affetta da nullità radicale deducibile senza limiti di tempo, e non meramente annullabile mediante impugnativa da proporsi entro il termine di trenta giorni.


Il motivo è infondato.


Secondo il costante orientamento di questa Corte, riguardo alle delibere dell'assemblea di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con le quali sono stabiliti i criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 1123 c.c., ovvero sono modificati i criteri fissati in precedenza, per le quali è necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell'esercizio della attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., u.c., (Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4806; Cass. 9-2-1995 n. 1455; Cass. 8-6- 1993, n. 6403).


Nel caso di specie, la Corte di Appello ha dato atto che la delibera assembleare del 3-10-1997 non ha riguardato la modifica dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese, ma la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese, nell'ambito dei criteri già stabiliti. Correttamente, pertanto, essa ha ritenuto che ricorresse una ipotesi di mera annullabilità della delibera in esame, soggetta al termine di decadenza di trenta giorni dalla data di comunicazione ai condomini assenti."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-05-2012, n. 8010

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