23 aprile 2012

Interessi - calcolo e differenze

"Con la quarta doglianza per violazione dell'art.112 epe in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, e violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., i ricorrenti lamentano che "tanto la sentenza di 1^ grado quanto quella del gravame, pur richiamando entrambe il dettato giurisprudenziale di cui alla sentenza SS.UU. 1712/95, se ne discostano applicando d'ufficio ed equitativamente gli interessi compensativi nella misura del 5% dalla data del reato alla pubblicazione della sentenza convertendoli successivamente alla pubblicazione in interessi legali moratori. Orbene, se gli interessi compensativi, per definizione, sono l'equivalente del danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato, esso danno deve essere richiesto, provato ed allegato dall'attore e non può essere liquidato ex officio" Inoltre, il tasso di interesse applicato sarebbe eccessivo perchè il tasso degli interessi compensativi non può essere determinato con criteri discrezionali ed equitativi in misura maggiore al tasso legale ed in assenza di prove ed è censurabile la condanna al pagamento del danno morale, non provato e liquidato dal giudice di prime cure con pronuncia equitativa in misura pari alla metà del danno biologico. I primi due profili, relativi alla liquidazione d'ufficio degli interessi compensativi, determinati equitativamente, sono entrambi infondati. Ed invero, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato nella sentenza 8520 del 05/04/2007, il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual'era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria. Il giudice del merito può quindi procedere alla liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore (riconoscendo gli interessi nella misura legale o in misura diversa, superiore o inferiore, potendo utilizzare parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria o dalla redditività media del denaro nel periodo considerato. E' appena il caso di osservare inoltre che gli interessi compensativi, a differenza di quelli moratori, non vanno domandati - ed il giudice del merito è tenuto d'ufficio alla loro liquidazione - nascendo dal medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria, che è un tipico debito di valore, ed essendo anch'essi finalizzati a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual'era all'epoca del prodursi del danno."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-04-2012, n. 6070

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