23 marzo 2012

Nullità della cartella per computo criptico degli interessi..

"Il motivo del ricorso dell'Agenzia è inammissibile. I giudici d'appello, dopo aver rilevato che l'indicazione "degli atti presupposti" poteva esser considerata sufficiente, perchè intelligibile per il contribuente, hanno considerato che "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l'accertamento riferito all'anno d'imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati", ed hanno ritenuto, perciò, che l'operato dell'ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa. Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa nè dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla CTR, in riferimento ai "presupposti") nè dal solo richiamo al DPR n. 602 del 1973, art. 20, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella. Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare, a pena, appunto, d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4)."

Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-03-2012, n. 4516

Nessun commento: