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26 marzo 2012
ESTORSIONE, SEQUESTRO DI PERSONA e illegittimità costituzionale
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice penale nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, una circostanza attenuante speciale per i fatti di «lieve entità», analoga, «nella struttura e negli effetti», a quella applicabile, in forza dell'art. 311 c.p., al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, previsto dall'art. 289 bis del medesimo codice.
Sul piano della struttura della fattispecie la condotta integrativa dei due delitti di "sequestro a scopo di estorsione" e di "sequestro a scopo terroristico o eversivo" è identica, consistendo nel privare taluno della libertà personale. Le figure criminose si distinguono solo in rapporto alla finalità che sorregge la condotta (dolo specifico): di estorsione in un caso, di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nell'altro, attentando, il primo, al patrimonio e offendendo l'ordine costituzionale il secondo. Tale comunanza rende manifestamente irrazionale, e dunque lesiva dell'art. 3 Cost., la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di un'attenuante per i fatti di lieve entitià, analoga a quella applicabile alla fattispecie "gemella".
Corte cost., 23-03-2012, n. 68
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