06 marzo 2012

DIRITTI D'AUTORE In genere


L'art. 3, par. 1, della Direttiva n. 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che una «banca di dati», ai sensi dell'art. 1, par. 2, di tale direttiva, è protetta dal diritto d'autore previsto dalla direttiva stessa a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un'espressione originale della libertà creativa del suo autore, valutazione, questa, che spetta al giudice nazionale. Di conseguenza l'impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca dati possa godere della tutela conferita da tale diritto. Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 01-03-2012, n. 604 - Football Dataco Ltd e altri c. Yahoo! UK Ltd e altri

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