06 marzo 2012

COMUNIONE E CONDOMINIO


L'attività di qualificazione e valutazione dei fatti e delle circostanze di causa e del negozio giuridico dedotto in giudizio è attività esclusivamente riservata al giudice del merito, suscettibile di sindacato in sede di legittimità soltanto in presenza di vizi motivazionali. Deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 1104 c.c. in materia di condominio degli edifici ai fini della determinazione della responsabilità per i debiti del condomino, dovendo prevalere il disposto dell'art. 63 disp. att. c.c. Cass. civ. Sez. II, 27-02-2012, n. 2979 - P.B. c. L.A. e altri

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